STATUTO DELLA SEZIONE REGIONALE LAZIALE DELLA SOCIETA' ITALIANA OBESITA'
Art 1°) In ottemperanza alle modalità previste dallo Statuto della Società Italiana Obesità (SIO) è costituita la Sezione Regionale Laziale della SIO in data 25 settembre 2006. Essa è organo decentrato della SIO ed ha il compito di esercitare tutte le attività che rientrano nell'oggetto della SIO di interesse eminentemente locale.
Art 2°) Essa ha lo scopo di:
- promuovere la diffusione di strutture idonee per la prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità in tutto il territorio regionale.
operare al fine di promuovere iniziative relative all'obesità dal punto di vista clinico, scientifico, epidemiologico e psico- sociale;
favorire il coordinamento dell'attività delle strutture che si dedicano all'assistenza e prevenzione della obesità, cercando di uniformare metodiche, protocolli, attività educative sistemi di informatizzazione ;
coordinare l'attività dei singoli operatori sanitari e parasanitari nel campo dell'obesità.
promuovere iniziative di politica sanitaria in collaborazione con le Istituzioni regionali competenti.
Art 3°) Per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione Regionale Laziale della SIO istituita si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.
Art 4°) Per lo svolgimento della propria attività, la sezione Regionale Laziale ha a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l'anno solare dai soci afferenti alla sezione medesima oltre ai fondi provenienti da contributi, elargizioni, offerte da chiunque provenienti che siano stati da essa raccolti
Art 5) La Sezione Regionale Laziale è composta da tutti i soci residenti nella regione Lazio. E' retta da un consiglio direttivo di sezione composto da 7 (sette) membri che elegge nel suo seno un presidente, un segretario e un tesoriere di sezione.
Il Consiglio dura in carica 4 anni; il Presidente, il Segretario ( se membro del Consiglio Direttivo ) , e il Tesoriere non sono immediatamente rieleggibili. Dovranno essere sostituiti almeno quattro dei sette componenti del Consiglio Direttivo. In ogni caso un membro del Consiglio Direttivo non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale Laziale è nominato a maggioranza, dai soci aventi diritto di voto afferenti alla Sezione.
La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo della Società.. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione si applicano le regole previste per il Consiglio Direttivo della SIO
La Sezione Regionale Laziale ha sede legale presso il domicilio del presidente in carica.
Art 6°) Organi fondamentali della sezione regionale sono .-
- L'assemblea regionale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
Organi facoltativi della sezione regionale nominati dal Consiglio Direttivo sono . Il Comitato Scientifico regionale
- Il Comitato Editoriale regionale
- Il Comitato Didattico regionale
La durata degli organi facoltativi ha una durata pari a quella del Consiglio Direttivo in carica ( quattro anni ) , ma possono essere immediatamente rieleggibili dal nuovo Consiglio Direttivo.
Per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con la stampa la designazione sarà a carico del Consiglio Direttivo.
Art 7°) - Il segretario scade al termine del periodo di presidenza a meno che non venga confermato nella carica dal successore ed ove non sia componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente della Sezione Regionale Laziale, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ha facoltà di invitare, a solo scopo consultivo, a riunioni del consiglio, esperti esterni anche non soci SIO
Art 8°) Il Presidente della sezione mantiene collegamenti con la Presidenza nazionale, cura la corrispondenza con i soci, è responsabile dell'eventuale pubblicazione degli atti delle sedute scientifiche, propone al consiglio direttivo la concessione del patrocinio della sezione regionale a manifestazioni scientifiche, nonché ogni altra attività contemplata dallo statuto regionale.
Art 9°) Il Presidente ha la rappresentanza legale della sezione e della firma sociale.
Art 10°) Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed alle riscossioni su delega del Presidente, ha l'obbligo della tenuta dei conti, deve tenere aggiornato l'elenco nominativo dei soci, compila una relazione annuale sulla gestione e sull'attività della sezione. Il Segretario stende inoltre i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle assemblee dei soci e delle sedute scientifiche ed organizzative e coadiuva il Presidente nell'espletamento dei propri compiti.
I Comitati, Scientifico, Editoriale, Didattico hanno i seguenti compiti: dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza sui temi attinenti l'oggetto della Società che sono proposte dal Consiglio Direttivo ; esprimere pareri e formulare proposte sulle materie di loro competenza relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sulle attività in corso.
Art 11° ) I membri del Comitato Scientifico, Editoriale, Didattico sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono presieduti dal Presidente della Società o da un suo delegato.
Art 12° ) Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a specifiche problematiche individuate dal Consiglio stesso o dai Comitati.
La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti gli iscritti alla società che ne facciano richiesta. Possono farne parte anche persone estranee alla Società purchè attive nel campo scientifico. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva anche sentito il parere dei Comitati.
Art 13°) Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci con cadenza almeno annuale
- L'assemblea può coincidere con una seduta scientifica.
- Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide:-
- In prima convocazione solo se è presente oltre la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- Ogni socio presente in assemblea può rappresentare non più di 1 altro Socio esibendone delega scritta .
Art 14°) Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale Laziale può solamente avallare le richieste di iscrizione per nuovi soci , la cui accettazione spetta solamente alla Commissione soci del Consiglio Direttivo Nazionale